Legittima la richiesta, a pena di esclusione, della dichiarazione di una banca attestante l’apertura del credito per l’intera esecuzione dell’appalto

Redazione Scientifica
14 Luglio 2017

L'art. 44, par. 2, della direttiva 2004/18/CE afferma...

L'art. 44, par. 2, della direttiva 2004/18/CE afferma che i livelli minimi di capacità economico-finanziaria richiesti per un determinato appalto devono essere connessi e proporzionati all'oggetto dell'appalto. I suddetti requisiti devono essere oggettivamente idonei a fornire informazioni su tale capacità dell'operatore economico e devono essere adeguati all'importanza dell'appalto, nel senso che costituiscono oggettivamente un indice positivo dell'esistenza di una situazione patrimoniale e finanziaria sufficiente a portare a buon termine tale appalto, senza tuttavia poter andare oltre quanto è ragionevolmente necessario a tal fine.

La clausola del bando di gara che richieda agli offerenti di produrre una dichiarazione proveniente da un istituto bancario, ai sensi della quale quest'ultimo si impegni a concedere un credito di importo pari a quello stabilito in tale bando di gara e a garantire a detto offerente la disponibilità dell'importo stesso per l'intera durata dell'esecuzione dell'appalto, è idonea a dimostrare che l'offerente disponga effettivamente dei mezzi che non gli appartengono in proprio e che sono necessari all'esecuzione dell'appalto. L'art. 47 della direttiva 2004/18/CE sebbene non preveda espressamente che l'amministrazione aggiudicatrice possa richiedere a un offerente che i mezzi necessari all'esecuzione dell'appalto siano disponibili per l'intera durata dell'esecuzione dell'appalto, presuppone che tale amministrazione aggiudicatrice abbia la certezza che l'offerente dispone effettivamente dei mezzi di ogni tipo di cui si avvale durante il periodo di durata dell'appalto. La buona esecuzione dell'appalto è infatti intrinsecamente connessa al fatto che l'offerente disponga dei mezzi finanziari per portarlo a termine.

L'art. 47, par. 1, lett. a), e par. 4, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che non osta a che un'amministrazione aggiudicatrice escluda un offerente da un appalto pubblico, poiché non soddisfa il requisito relativo alla capacità economica e finanziaria stabilito dal bando di gara, per quanto concerne la presentazione di una dichiarazione di un istituto bancario ai sensi della quale tale istituto si impegna a concedere un credito di importo fissato nel suddetto bando di gara e a garantire a tale offerente la disponibilità di detto importo per tutta la durata dell'esecuzione dell'appalto.

L'art. 47, par. 5, della direttiva 2004/18 deve essere interpretato nel senso che, qualora un bando di gara richieda di produrre una dichiarazione proveniente da un istituto bancario, ai sensi della quale quest'ultimo si impegna a concedere un credito di importo pari a quello stabilito in tale bando di gara e a garantire a detto offerente la disponibilità dell'importo stesso per l'intera durata dell'esecuzione dell'appalto, il fatto che gli istituti bancari ai quali l'offerente si è rivolto non ritengano di essere in grado di fornirgli una dichiarazione nei termini così precisati può costituire un «fondat[o] motiv[o]», ai sensi di tale articolo, che autorizzi eventualmente detto offerente a dimostrare la propria capacità economica e finanziaria per mezzo di qualsiasi altro documento ritenuto idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice, a condizione che tale offerente fosse nell'impossibilità oggettiva di produrre le referenze richieste dall'amministrazione aggiudicatrice, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.