Il rapporto tra offerta e piano economico finanziario nella finanza di progetto

Claudio Fanasca
19 Gennaio 2017

Nell'ambito di una procedura di finanza di progetto, il piano economico finanziario presentato dal concorrente rappresenta il documento giustificativo della sostenibilità economico-finanziaria dell'offerta, senza sostituirsi a quest'ultima ma fungendo da supporto nella valutazione della sua congruità, e cioè dell'idoneità dei suoi contenuti ad assicurare al concessionario una fonte di utili in grado di consentire il rimborso dei prestito e la gestione proficua dell'attività oggetto di concessione. Pertanto, irregolarità marginali del predetto piano, prive cioè di idoneità ad alterare in modo significativo l'attendibilità e la sostenibilità dello stesso, non costituiscono presupposti idonei a giustificare il provvedimento espulsivo del concorrente che l'ha presentato, ma devono poter essere oggetto di modifiche, chiarimenti e integrazioni.

In una procedura di affidamento di una concessione mediante finanza di progetto, la commissione di gara deve accertare la coerenza e sostenibilità economica dell'offerta presentata dal concorrente procedendo all'esame del piano economico e finanziario ad essa allegato sotto il profilo dei ricavi attesi e dei relativi flussi di cassa in rapporto ai costi di produzione e gestione (Cons. St., Sez. V, 25 giugno 2010, n. 4084; Id., 17 novembre 2006, n. 6727; Id., 11 luglio 2002, n. 391); ciò coerentemente pure con l'art. 96, comma 4, d.p.r. n. 207 del 2010 (vigente ratione temporis), secondo cui tale documento deve essere valutato alla luce degli elementi economici e finanziari, quali costi e ricavi del progetto e composizione delle fonti di finanziamento e della capacità di generare flussi di cassa positivi e della congruenza dei dati con la bozza di convenzione.

Il piano economico finanziario consente all'amministrazione di verificare l'attendibilità della proposta e la sua concreta fattibilità sotto i due concorrenti profili della concreta realizzazione dell'opera pubblica senza oneri finanziari per la p.a. e della idoneità ad assicurare una fonte di utili in grado di consentire il rimborso del prestito e la gestione proficua dell'attività espletata ed è sempre modificabile in contraddittorio con il concorrente (Cons. St., Sez. V, 10 febbraio 2010, n. 653). Tale piano rappresenta, infatti, il documento giustificativo della sostenibilità economico-finanziaria dell'offerta, senza sostituirsi a quest'ultima ma costituendo un supporto nella valutazione della sua congruità, e cioè dell'idoneità dei suoi contenuti ad assicurare al concessionario una fonte di utili in grado di consentire il rimborso dei prestito e la gestione proficua dell'attività oggetto di concessione.

Ne consegue che eventuali irregolarità marginali del piano economico finanziario, prive di idoneità ad alterare in modo significativo l'attendibilità e la sostenibilità dello stesso, non costituiscono presupposti idonei a giustificare il provvedimento espulsivo, ma devono poter essere modificati e adeguati dal concorrente. Tanto più allorché, come nel caso specifico esaminato dal Consiglio di Stato, le incoerenze presentano una minima incidenza e, dunque, si appalesano meramente formali e passibili di chiarimenti e rettifiche, non essendo tali da incidere sulla remuneratività e sostenibilità del progetto (Cons. St., Sez. VI, 4 luglio 2016, n. 2971).

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