Operazioni di gara “incredibilmente” veloci (e per questo illegittime)
19 Maggio 2016
La quarta classificata in una gara indetta per una convenzione di affidamento per la fornitura di medicazione, proponeva ricorso avverso tutti gli atti della procedura censurando, inter alia, che la commissione avesse effettuato le operazioni di gara in un tempo “eccessivamente rapido” tale da far ritenere ragionevolmente impossibile la scrittura delle motivazioni relative alle valutazioni delle offerte. Ebbene, il Collegio, dopo aver respinto i motivi sollevati avverso le operazioni di gara e le valutazioni effettuate dalla commissione, ha accolto il ricorso in ragione dell'irragionevole tempistica impiegata dai commissari osservando che, questi ultimi, in un atto ufficiale non smentito dall'amministrazione, avevano dichiarato di avere svolto una serie di attività, tra cui la redazione delle motivazioni sulle valutazioni delle offerte, in un lasso di tempo “non credibile, anzi impossibile”. L'indirizzo accolto dal TAR, peraltro espresso con una motivazione “lapidaria”, si pone in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale costante (e in linea con quello relativo alla correzione delle prove scritte da parte delle commissioni di concorso) che non ritiene la “pretesa inadeguatezza” del tempo dedicato all'esame delle offerte un indice di illegittimità dell'operato della Commissione giudicatrice, in quanto, ai fini del sindacato sulla motivazione degli atti di gara, la tempistica impiegata dovrebbe essere ricostruita “in maniera presuntiva” sulla base del numero delle offerte presentate, delle sedute e della durata delle stesse evincibile dai relativi verbali (cfr. ex plurimis TAR Lazio, Roma, Sez. I-ter, 26 marzo 2014, n. 3357; Cons. St., Sez. VI, 10 giugno 2013, n. 3203; Cons. St., IV, 28 marzo 2011, n. 1871; Cons. St., Sez. V, 16 giugno 2010, n. 3806; Cons. St., 12 giugno 2009, n. 3768, dove tuttavia si precisa che, sebbene il tempo dedicato alle operazioni di gara non è un presupposto che possa invalidare i giudizi formulati dalla commissione, costituendo un “fattore estrinseco” rispetto agli stessi, può tuttavia assumere una “ipotetica rilevanza” nel caso in cui, alla brevità delle operazioni concorsuali, si accompagni un esito “irrazionale e illogico”). |