Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici del 14 luglio 2017

19 Luglio 2017

L'Anac ha adottato il nuovo Regolamento concernente l'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 213, comma 3, lettera h), del Codice dei contratti pubblici.

Il nuovo Regolamento sull'attività di vigilanza collaborativa disciplina, ai sensi dell'art. 213, comma 3, lett. h), il procedimento finalizzato a supportare le stazioni appaltanti nella predisposizione degli atti di gara, a verificarne la conformità alla normativa sui contratti pubblici, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento dell'intera procedura di gara.

Secondo il Regolamento la vigilanza collaborativa non può avere ad oggetto qualunque procedura di affidamento. Il Regolamento ne circoscrive infatti l'oggetto nei seguenti termini:

a) affidamenti disposti nell'ambito di programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico;

b) affidamenti disposti a seguito di calamità naturali;

c) interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche;

d) affidamenti di lavori di importo superiore a 100.000.000 di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 15.000.000 di euro rientranti in programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari;

e) contratti oggetto dell'applicazione delle misure di cui all'art. 32, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014;

f) al di fuori delle predette ipotesi, il Regolamento si applica anche agli affidamenti disposti in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo, ovvero, di rilevate situazioni anomale e, comunque, sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali.

Il Regolamento stabilisce che il procedimento è avviato su istanza del legale rappresentante della stazione appaltante, che sottopone all'Autorità un'apposita richiesta in cui sono indicate le motivazioni, i presupposti e le informazioni di dettaglio dell'affidamento. Le modalità di svolgimento della vigilanza collaborativa vengono poi definite in un apposito protocollo di azione, sottoscritto dalla stazione appaltante e dall'Autorità e che, in ogni caso, non può avere durata superiore a due anni.

Il Regolamento individua inoltre tutti gli atti che possono formare oggetto di verifica preventiva e che, in ogni caso, riguardano tutte le fasi della procedura di gara, dalla pubblicazione del bando all'aggiudicazione, fino alla stipulazione del contratto.

Il Regolamento specifica infine che l'attività di vigilanza si svolge in contraddittorio e, a seguito della trasmissione degli atti da parte della stazione appaltante, l'ufficio competente dell'Autorità verifica e predispone le proprie osservazioni, comunicandole tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice.

La stazione appaltante può decidere di adeguarsi, modificando o sostituendo l'atto in conformità alle osservazioni formulate, ovvero, nell'esercizio della propria discrezionalità, stabilire di non adeguarsi alle indicazioni dell'Autorità. Tuttavia, ove l'ufficio competente ritenga particolarmente grave il mancato adeguamento da parte della stazione appaltante, sottopone i propri rilievi al Consiglio dell'Autorità, che può disporre la risoluzione del protocollo e l'attivazione di tutti i poteri di vigilanza attribuiti dalla legge.

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