Autorizzazioni regionali per l’esercizio del trasporto sanitario riferite alla medesima sede operativa
19 Settembre 2016
È legittima la partecipazione di un RTI ad una gara per l'affidamento del servizio di trasporto semplice e sanitario di pazienti, in relazione alla quale la lex specialis prescrive come requisito di ammissione il possesso in capo ad ogni impresa del RTI dell'autorizzazione regionale per l'esercizio del trasporto sanitario, nel caso in cui le autorizzazioni prodotte a comprova del requisito corrispondano ad una stessa sede operativa, in quanto la disciplina amministrativa regionale di riferimento subordina il legittimo rilascio dell'autorizzazione da parte della ASL competente alla sola verifica del possesso dei requisiti tecnici prescritti, che a loro volta non escludono che più autorizzazioni possano essere riferite alla medesima sede operativa di diversi operatori. La legittimazione a partecipare ad una procedura di gara resta condizionata alla sola verifica del possesso del requisito imposto dalla lex specialis (nel caso di specie, l'autorizzazione regionale per l'esercizio dell'attività di trasporto sanitario), e non anche alla puntuale indicazione con gli stessi termini lessicali del predetto requisito all'interno dell'oggetto sociale dell'impresa così come definito nello statuto, purché sussista una riconducibilità, in termini generali, tra la serie di attività che definiscono il requisito e la serie di attività elencate nello statuto (nella specie trasporto di inabili, anziani e handicappati, tenuto conto della evidente connessione logica e semantica esistente tra le nozioni di infermità e di inabilità). |