Condizioni di ammissione alle gare italiane degli operatori economici stranieri
19 Settembre 2017
La questione affrontata nella pronuncia in commento attiene alla valutazione circa l'esclusione di un'impresa straniera dalla procedura di gara negoziata sottosoglia avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di materiale librario del valore di € 150.000,00. In particolare, il Collegio è chiamato a valutare se la sede secondaria di un'impresa (sita in Inghilterra) possa rilevare come centro autonomo di imputazione giuridica rispetto alla società madre ( con sede negli Stati Uniti), e la conseguente applicazione dell'Appendice 1 dell'Unione Europea dell'AAP (Accordo sugli Appalti Pubblici) citato nell'art. 49 d.lgs. n. 50 del 2016, che esclude le società extraeuropee dalle forniture di valore sotto una certa soglia (€ 215.000,00). Il Collegio con richiamo al primo comma dell'art. 45 d.lgs. n. 50 del 2016, che ha introdotto una specificazione in ordine alla soggettività dell'operatore economico stabilendo che «Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice», rileva che il Codice dei contratti pubblici, se da una parteamplia il novero degli operatori economici stranieri che possono essere ammessi a partecipare alle gare in Italia, dall'altra rende più stringente anche l'applicazione del successivo art. 49 d.lgs. n. 50 del 2016. Pertanto, osserva il Consiglio, la circostanza che la ricorrente non rivesta una posizione giuridica, finisce, per essere rilevante se si considera il ruolo di intermediario che essa assume nei rapporti tra la stazione appaltante e fornitori, e quindi tale da non consentire di localizzare presso di sé i rapporti che intrattiene con i produttori. Sul punto il Collegio, condivide l'orientamento precedente, secondo cui «le sedi secondarie di un'impresa (anche se organizzate in forma societaria) non rilevano come centri autonomi di imputazione giuridica […] pertanto l'attività svolta dalla persona preposta all'esercizio della sede secondaria sia sul piano sostanziale che su quello processuale fa capo all'impresa nella sua globalità» (TAR Veneto, Sez. I, 14 agosto 2006, n. 2453). In conclusione, sottolinea la sentenza, poiché nel caso in esame la concorrente esclusa riveste il ruolo di succursale della casa madre, essa non solo non può rilevare come centro autonomo di imputazione giuridica, ma neanche prestare garanzia fideiussoria a proprio nome, potendolo fare solo a nome della casa madre americana, rendendo vieppiù evidente e giustificata l'esclusione dalla gara e l'applicazione del suddetto Accordo sugli Appalti Pubblici. |