Affitto del ramo di azienda: comporta una presunzione iuris tantum di continuità aziendale tra affittuario e affittante
20 Febbraio 2017
L'affitto del ramo d'azienda comporta sicuramente una presunzione iuris tantum di continuità aziendale tra affittuario e affittante. Trattandosi di presunzione relativa è, comunque, ammessa la prova contraria e dunque la dimostrazione, ad opera del soggetto partecipante, circa la completa cesura tra i due soggetti (c.d. dissociazione), ossia un'allegazione seria e circostanziata diretta a testimoniare l'assenza di un rapporto di continuità imprenditoriale, anche ai fini del controllo del possesso del requisito di moralità di cui all'art. 38, d.lgs. n. 163 del 2006. |