Mancanza del PASSOE
20 Aprile 2016
È legittima l'esclusione dalla gara di un'impresa per mancanza del PASSOE?
Per rispondere a tale quesito, occorre preliminarmente chiarire l'istituto del PASSOE. L'AVCPass (Authority Virtual Company Passport) è il servizio informatico realizzato e gestito dall'ANAC per la verifica on line del possesso dei requisiti di partecipazione delle imprese alle gare d'appalto, in attuazione dell'art. 6-bis, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006. Tale servizio rilascia agli operatori economici registrati un “PASS”, da inserirsi nella busta contenente la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario dei concorrenti. Va tuttavia osservato che la registrazione al servizio AVCPASS e la generazione per ogni singola gara di un PASSOE non esime l'operatore economico dall'obbligo di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento. Insomma, il PASSOE rappresenta un semplice strumento attraverso la stazione appaltante può assolvere, a norma dell'art. 6-bis, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006, all'obbligo di provvedere direttamente, presso gli Enti certificanti convenzionati con l'ANAC (tra cui Ministero della Giustizia, Unioncamere, Inail e Agenzia delle Entrate), all'acquisizione dei documenti necessari alla verifica dei requisiti autodichiarati dai concorrenti in sede di gara. Proprio in considerazione della natura e finalità del PASSOE, la giurisprudenza ha osservato come sia illegittima l'esclusione del concorrente da una gara pubblica disposta in ragione del fatto che tale documento, non essendo stato inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa, sia stato fornito alla commissione giudicatrice solo a seguito dell'invito rivolto dalla commissione medesima nell'esercizio del cd. soccorso istruttorio. Secondo tale indirizzo interpretativo, infatti, la mancanza del PASSOE non può comportare - soprattutto quando l'impresa sia comunque registrata al servizio AVCPass - l'esclusione dalla gara, in quanto, non configurandosi il predetto elemento quale requisito essenziale di partecipazione, ciò contrasterebbe con il principio di tassatività delle clausole di esclusione sancito dall'art. 46, comma 1-bis, d.lgs. n. 163 del 2006 (da ultimo, TAR Campania, Napoli, Sez. II, 06 aprile 2016, n. 1682; TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, 07 settembre 2015, n. 10753; nello stesso senso si è espressa anche l'ANAC con parere 28 ottobre 2014, n.72). La mancata produzione del PASSOE in sede di gara rappresenta, perciò, una semplice carenza documentale e non anche un'ipotesi di irregolarità essenziale: ne consegue che il PASSOE non solo non costituisce causa di esclusione del concorrente dalla procedura, ma può essere prodotto successivamente, regolarizzando la documentazione e senza che per questo sia dovuta alcuna sanzione pecuniaria. Peraltro, a ulteriore sostegno di tale impostazione, la giurisprudenza richiamata ha sottolineato come il possesso del PASSOE non costituisce requisito essenziale incidente sulla par condicio dei concorrenti e pertanto ben può essere prodotto in sede di regolarizzazione della documentazione, senza che per questo sia dovuta alcuna sanzione pecuniaria da parte del concorrente. Da ultimo, giova segnalare che, nel sistema delineato dal nuovo Codice degli appalti e delle concessioni (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), il sistema AVCPass – fino ad oggi operante presso l'ANAC ai sensi dell'art. 6-bis, d.lgs. n. 163 del 2006 – è stato trasferito alla competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: spetta a quest'ultimo, infatti, gestire la Banca dati nazionale degli operatori economici, disciplinata dall'art. 81 del nuovo Codice, attraverso la quale deve essere acquisita la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale e economico-finanziario da presentare in sede di partecipazione alle procedure di gara. |