La verifica e la comprova dei requisiti di partecipazione dichiarati è a tutti gli effetti una fase del procedimento
19 Luglio 2017
La fase di verifica dei requisiti ex art. 11, comma 8, d.lgs. n. 163 del 2006, condizionando l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, si colloca all'interno della procedura di gara. Con specifico riguardo alla verifica dei requisiti, la relativa natura di condizione di efficacia del controllo in questione è stata affermata espressamente dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza del 25 febbraio 2014, n. 10. Occorre precisare che al riguardo che la stessa Adunanza plenaria aveva in precedenza escluso che il termine per impugnare l'aggiudicazione, atto da cui deriva la lesione degli interessi delle altre concorrenti aspiranti al contratto, decorra dalla scadenza, eventualmente successiva a quest'ultima, della fase di controllo sul possesso dei requisiti ai sensi del disposto del sopra citato art. 11, comma 8, d.lgs. n. 163 del 2006, in combinato con l'art. 48, comma 2, del medesimo Codice dei contratti pubblici (sentenza 31 luglio 2012, n. 31). Ma nella pronuncia da ultimo richiamata l'Adunanza plenaria ha anche precisato che l'esito del controllo in questione, il quale costituisce espressione di poteri ulteriori della stazione appaltante rispetto a quelli esercitati nelle fasi precedenti (in senso conforme: Cons. Stato, III, 6 giugno 2014, n. 2872; V, 27 aprile 2014, n. 2082), può eventualmente sfociare nell'emanazione di atti nuovi ed autonomamente lesivi, dai quali discende l'onere di estendere a questi l'originaria impugnazione contro l'aggiudicazione definitiva. Tutto ciò a conferma che l'attività prevista dall'art. 11, comma 8, d.lgs. n. 163 del 2006 è ontologicamente riconducibile alla procedura di gara prodromica alla stipula del contratto e non può essere invece collocata nella successiva fase di esecuzione di quest'ultimo. |