Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi
19 Ottobre 2016
Sono illegittimi gli atti di gara che, prescrivendo a pena di esclusione il requisito dell'avvenuta effettuazione di servizi identici, ed escludendo che i requisiti minimi di fatturato potessero essere dimostrati anche con riferimento a servizi “analoghi”, restringono indebitamente la partecipazione delle potenziali imprese concorrenti, in modo irragionevole e non proporzionato alle finalità perseguite, in violazione del principio comunitario di concorrenza e dei principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.
La sussistenza di tale vizio determina la violazione dei predetti principi dell'ordinamento nazionale e comunitario che postulano la massima partecipazione alle pubbliche gare, in condizioni di piena parità fra tutte le imprese idonee, ai fini dell'emersione della migliore offerta e dell'ottimale utilizzazione delle risorse pubbliche impiegate, rendendo in tal modo concreto ed attuale l'interesse pubblico generale ad un tempestivo intervento della stazione appaltante di ripristino della legalità mediante l'annullamento della procedura, a fronte di aspettative ancora molto limitate dei partecipanti alla procedura, appena avviata senza che si sia ancora giunti all'apertura delle buste con le offerte, con la conseguente attenuazione dell'obbligo motivazionale per l'adozione del provvedimento di secondo grado (ex multis, Cons. St., Sez. V, 29 dicembre 2009, n. 8966). |