Sui limiti al diritto di accesso agli atti di gara

Antonella Mascolo
29 Dicembre 2016

Nel caso in cui la propria offerta tecnica contenga segreti tecnici o commerciali, suscettibili di rivelare il know how industriale e commerciale, l'interessato può opporsi alla domanda di esibizione della propria offerta formulata da altro operatore concorrente?

Nel caso in cui la propria offerta tecnica contenga segreti tecnici o commerciali, suscettibili di rivelare il know how industriale e commerciale, l'interessato può opporsi alla domanda di esibizione della propria offerta formulata da altro operatore concorrente?

Riproducendo il contenuto dell'abrogato art. 13, comma 5, lett. a), d.lgs. n. 163 del 2006, l'art. 53, comma 5, lett. a), d.lgs. n. 50 del 2016 prescrive che l'accesso agli atti di gara è escluso con riferimento alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Con riguardo alla portata applicativa di tale disposizione, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che essa costituisce un'ipotesi di deroga rispetto alla disciplina di cui alla l. n. 241 del 1990, da applicare esclusivamente nei casi in cui l'accesso ai documenti amministrativi sia inibito in ragione della tutela di segreti tecnici o commerciali motivatamente evidenziati dall'offerente in sede di presentazione dell'offerta.

Con ciò, il legislatore ha inteso salvaguardare la documentazione concorsuale suscettibile di rivelare il know how industriale e commerciale contenuto nelle offerte delle imprese partecipanti, onde evitare che operatori economici direttamente concorrenti possano utilizzare il diritto di accesso al solo scopo di giovarsi delle altrui specifiche conoscenze al fine di conseguire un indebito vantaggio concorrenziale entro l'assetto di mercato.

Nondimeno, proprio in relazione all'ipotesi di deroga di cui alla lett. a), il successivo comma della disposizione prevede una specifica deroga al suddetto obbligo di segretezza prescrivendo che sia comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

Stante la delicatezza degli interessi coinvolti, ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, è tuttavia necessario che l'interessato all'accesso dimostri in maniera specifica il proprio interesse a quelle parti dell'offerta tecnica che sono secretate ed in che modo la loro secretazione finisce per produrle un danno (TAR Lazio, Roma, Sez. III-quater, 21 ottobre 2016 n. 10509).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.