Sulla nomina della commissione giudicatrice. Attribuzione, da parte di questa, dei punteggi di gara. Custodia dei plichi

Redazione Scientifica
21 Marzo 2017

L'articolo 84, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006 e l'articolo 282, comma 1, d.P.R. n. 207 del 2010 non possono essere...

L'art. 84, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006 e l'art. 282, comma 1, d.P.R. n. 207 del 2010 non possono essere intesi nel senso di determinare l'illegittimità della nomina di membri esterni in tutti i casi in cui siano comunque presenti all'interno della compagine organizzativa dell'ente professionisti in astratto idonei allo svolgimento dell'incarico.

Nelle gare pubbliche, relativamente a quanto attiene alla valutazione delle offerte, il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l'apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell'ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l'iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità (in tal senso – ex multis –: Cons. St., Sez. III, 8 novembre 2016, n. 4650; id., Sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4561; id., Sez. V, 20 settembre 2016, n. 3911).

Ogni contestazione del concorrente volta ad ipotizzare una possibile manomissione, o esposizione a manomissione dei plichi, idonea ad introdurre un vulnus alla regolarità del procedimento di selezione del contraente non può fondarsi su deduzioni generiche e prive di riscontri fattuali, ma deve essere suffragata da circostanze ed elementi che, su un piano di effettività e di efficienza causale, abbiano inciso sulla c.d. genuinità dell'offerta, che va preservata in corso di gara (Cons. St., Ad. Plen., 3 febbraio 2014, n. 8).

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