Sulla nomina della commissione giudicatrice. Attribuzione, da parte di questa, dei punteggi di gara. Custodia dei plichi
21 Marzo 2017
L'art. 84, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006 e l'art. 282, comma 1, d.P.R. n. 207 del 2010 non possono essere intesi nel senso di determinare l'illegittimità della nomina di membri esterni in tutti i casi in cui siano comunque presenti all'interno della compagine organizzativa dell'ente professionisti in astratto idonei allo svolgimento dell'incarico.
Nelle gare pubbliche, relativamente a quanto attiene alla valutazione delle offerte, il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l'apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell'ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l'iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità (in tal senso – ex multis –: Cons. St., Sez. III, 8 novembre 2016, n. 4650; id., Sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4561; id., Sez. V, 20 settembre 2016, n. 3911).
Ogni contestazione del concorrente volta ad ipotizzare una possibile manomissione, o esposizione a manomissione dei plichi, idonea ad introdurre un vulnus alla regolarità del procedimento di selezione del contraente non può fondarsi su deduzioni generiche e prive di riscontri fattuali, ma deve essere suffragata da circostanze ed elementi che, su un piano di effettività e di efficienza causale, abbiano inciso sulla c.d. genuinità dell'offerta, che va preservata in corso di gara (Cons. St., Ad. Plen., 3 febbraio 2014, n. 8). |