Interdittiva sopravvenuta e recesso dal contratto

Redazione Scientifica
21 Luglio 2016

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo [ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 1 cod. proc. amm.] in ordine ai provvedimenti con i quali...

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo [ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 1 cod. proc. amm.] in ordine ai provvedimenti con i quali l'amministrazione committente revoca il provvedimento di affidamento di un appalto ovvero recede unilateralmente dal contratto, per effetto di una sopravvenuta informativa antimafia interdittiva.

La revoca dell'aggiudicazione conseguente alla sopravvenienza di un'interdittiva antimafia sopravvenuta è un provvedimento che afferisce alla fase di affidamento dell'appalto (avvenuto in favore di un soggetto a ciò interdetto, e dunque in difetto dei presupposti necessari per essere destinatario dell'affidamento), con conseguente applicazione dell'art. 120 cod. proc. amm. e dei termini dimidiati ivi previsti.

È da escludere la sussistenza dell'obbligo della P.A. di invio della comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell'atto di affidamento ovvero di recesso dal contratto, non potendosi l'amministrazione appaltante determinare diversamente ex art. 21-octies, comma 2, l. n. 241 del 1990, né potendo, peraltro, la stessa né procedere ad istruttoria ed a valutazioni autonome su quanto risultante dall'informativa, né valutare lo stato di esecuzione del contratto, stante il chiaro disposto dell'art. 92 d.lgs. n. 159 del 2011.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.