Pubblicità delle sedute di apertura dei plichi nella procedura telematica con asta elettronica

Redazione Scientifica
21 Luglio 2016

Anche nelle procedure telematiche con asta elettronica vige il principio di...

Anche nelle procedure telematiche con asta elettronica vige il principio di trasparenza correlato al principio di pubblicità delle sedute di gara, così che la rilevanza della sua violazione prescinde dalla prova concreta delle conseguenze negative derivanti dalla sua violazione, rappresentando un valore in sé, di cui la normativa nazionale e comunitaria predica la salvaguardia a tutela non solo degli interessi degli operatori, ma anche di quelli della stazione appaltante.

In materia di gare d'appalto, e con specifico riferimento alle operazioni preliminari da svolgere in seduta pubblica, la verifica dell'integrità dei plichi non esaurisce la sua funzione nella constatazione che gli stessi non hanno subito manomissioni o alterazioni, ma è destinata a garantire che il materiale documentario trovi correttamente ingresso nella procedura, giacché la pubblicità delle sedute risponde all'esigenza di tutela non solo della parità di trattamento dei concorrenti, ai quali deve essere permesso di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarità formale degli atti prodotti e di avere così la garanzia che non siano successivamente intervenute indebite alterazioni, ma anche dell'interesse pubblico alla trasparenza e all'imparzialità dell'azione amministrativa.

Non spetta all'operatore economico provare che il mancato rispetto del principio di trasparenza abbia in concreto prodotto una manipolazione indebita della documentazione nella disponibilità della commissione di gara, da cui l'irrilevanza che la violazione del principio di trasparenza correlato alla pubblicità delle sedute riguardi una procedura telematica con asta elettronica.

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