Sentenza di applicazione della pena su richiesta

Redazione Scientifica
21 Luglio 2016

Negli appalti pubblici rappresentano una causa ostativa alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici le condanne per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità risultanti da...
Negli appalti pubblici rappresentano una causa ostativa alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici le condanne per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità risultanti da sentenza «passata in giudicato», da «decreto penale di condanna divenuto irrevocabile», o ancora da «sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale», con la precisazione per cui in ordine a quest'ultima tipologia di sentenza la disposizione in esame non contiene ulteriori specificazioni ed in particolare non richiede che essa sia divenuta irrevocabile. La sentenza di patteggiamento è distinta dalle altre pronunce del giudice penale di condanna ed a questa distinzione non può che farsi discendere la conseguenza che l'irrevocabilità della stessa non rileva ai fini degli obblighi dichiarativi imposti ai concorrenti in procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici, in quanto la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p, pur non comportando alcuna ammissione di responsabilità, costituisce un accordo sulla misura della sanzione applicabile, grazie al quale l'imputato può beneficiare di uno sconto fino ad un terzo, evitando così l'alea del dibattimento. Pur sussistendo ai sensi del codice di procedura penale una sorta di equiparazione della sentenza di patteggiamento ad una ordinaria di condanna, l'opzione normativa, specificamente riguardante i requisiti di ordine generale necessari alla partecipazione a procedure di affidamento, di non richiedere che la sentenza resa su patteggiamento sia divenuta irrevocabile si fonda sulla scelta compiuta dall'imputato di rinunciare all'accertamento della propria innocenza a fronte di un'imputazione per un reato ostativo all'acquisizione di una commessa pubblica, ragionevolmente ritenuta dal legislatore sintomatica di inaffidabilità morale a prescindere dall'avvenuta scadenza del termine per proporre ricorso per cassazione contro la conseguente pronuncia ex art. 444 c.p.p.

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