Oneri di sicurezza: la mancata indicazione, nel vigore dell’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016, non consente l’esclusione automatica dell’offerta

21 Luglio 2017

Nel vigore dell'art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016, la mancata indicazione da parte del concorrente ad una gara d'appalto degli oneri di sicurezza interni alla propria offerta non consente l'esclusione automatica di quest'ultima, senza il previo soccorso istruttorio, tutte le volte in cui non sussista incertezza sulla congruità dell'offerta stessa, anche con riferimento specifico alla percentuale di incidenza degli oneri, e il bando non preveda espressamente la sanzione dell'esclusione per il caso dell'omessa precisazione dei suddetti costi.

La sentenza afferma che, nel vigore dell'art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016, la mancata indicazione da parte del concorrente ad una gara d'appalto degli oneri di sicurezza interni alla propria offerta non consente l'esclusione automatica di quest'ultima, senza il previo soccorso istruttorio, tutte le volte in cui non sussista incertezza sulla congruità dell'offerta stessa, anche con riferimento specifico alla percentuale di incidenza degli oneri, ed il bando non preveda espressamente la sanzione dell'esclusione per il caso dell'omessa precisazione dei suddetti costi.

Infatti, posta la natura formale dell'omissione nei termini considerati dalla sentenza Cons. St., Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 19 (che il Collegio espressamente richiama), qualora non sia in contestazione la quantificazione effettiva dei costi che la concorrente ha indicato, né la sostenibilità del prezzo offerto, né la loro congruità, non può non venire in rilievo l'ampia formulazione dell'art. 80, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016 che consente il soccorso istruttorio con riferimento a qualsiasi “elemento formale” della domanda.

Il Collegio precisa, inoltre, che la previsione di cui all'art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016 esclude sì la esperibilità del soccorso istruttorio nei casi di irregolarità afferente all'offerta economica, ma evidenzia contestualmente che, affinché si possa applicare tale disposizione, deve trattarsi di irregolarità “essenziali” (e, cioè, di elementi che introducono un elemento di incertezza sostanziale dell'offerta).

A diversamente ritenere, specificano i giudici, laddove cioè si concludesse circa la radicale non sanabilità della irregolarità formale dell'offerta pure in assenza di contestazioni circa la sua congruità effettiva, si determinerebbe, per il tramite della sanzione dell'esclusione, una conseguenza manifestamente sproporzionata rispetto alla ratio di tutela della previsione in esame (che si propone di assicurare, tramite la esternazione della percentuale dei costi di sicurezza interni, la vincolatività di essi per l'operatore economico ed al contempo la possibilità di valutarne la congruenza prima dell'aggiudicazione dell'appalto); si tratterebbe di una applicazione del principio funzionale solamente alla introduzione di meri formalismi nel procedimento di gara, del tutto inidonei ad assicurare la verifica della sussistenza di effettive ricadute concrete sullo svolgimento del confronto concorrenziale, sulla par condicio dei concorrenti, nonché sull'effettività e regolarità del giudizio circa la migliore offerta cui aggiudicare l'incanto.

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