La possibilità di impugnazione della cartella di pagamento non pone in discussione la definitività della sottostante violazione tributaria
10 Agosto 2017
La cartella di pagamento può essere impugnata soltanto per vizi formali attinenti la stessa cartella, non potendo invece più essere rimessa in discussione la definitività dell'accertamento della sottostante pretesa tributaria (alla quale è appunto sottesa l'emanazione della cartella), contro cui non sia stato esperito tempestivo gravame; in tal caso, cioè, la possibilità di impugnativa della cartella (e la pendenza dei termini a tal fine fissati) non pone in discussione la definitività della sottostante violazione tributaria, la quale risulta accertata attraverso la stessa emanazione della cartella.
La pendenza del termine per l'impugnativa di un addebito tributario non rappresenta una sorta di indistinta e generalizzata eccezione al principio secondo cui alla data di scadenza della domanda di partecipazione occorre presentare una piena conformità fiscale. Al contrario, la pendenza del termine (e la conseguente non definitività dell'accertamento) potrà giovare all'impresa interessata soltanto laddove il ricorso in sede giurisdizionale sia stato poi puntualmente proposto. |