Annullamento giurisdizionale dell’esclusione ed omessa impugnazione dell’aggiudicazione
21 Settembre 2016
Alla luce del comma 1 dell'art. 124 c.p.a., l'accoglimento della domanda di conseguire l'aggiudicazione e il contratto è condizionato alla dichiarazione di inefficacia del contratto ai sensi degli articoli 121, comma 1, e 122, declaratoria che a sua volta postula un'espressa richiesta di parte nell'ambito della domanda di annullamento.
La mancata proposizione della domanda di annullamento dell'aggiudicazione preclude in radice il riconoscimento del danno in forma specifica e per equivalente pecuniario, in quanto ai sensi del comma 2 dell'art. 124 c.p.a. la condotta processuale della parte che, senza giustificato motivo, non ha proposto la domanda volta a conseguire l'aggiudicazione previa contestazione a monte dell'aggiudicazione disposta in favore di altri, deve essere valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile e del principio sancito dal comma 3 dell'art. 30 c.p.a. secondo cui «nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti».
Il ricorrente che limita la propria domanda di giustizia al solo provvedimento che l'aveva escluso dalla gara senza estendere l'impugnativa anche avverso il provvedimento di aggiudicazione medio tempore disposto in favore di altra impresa, non ha diritto al risarcimento dei danni subiti, in quanto avrebbe potuto escludere in radice la ritrazione dei danni conseguenti alla mancata esecuzione dell'appalto per cui è causa, non ammettendo l'ordinamento il ristoro di un pregiudizio (il danno rinveniente dalla mancata stipula ed esecuzione del contratto) che il danneggiato ha contribuito a cagionare mercé la mancata attivazione degli strumenti di tutela espressamente richiamati dalle menzionate disposizioni codicistiche. |