Professionalità dei commissari
21 Settembre 2016
Il comma 2 dell'art. 84 del previgente Codice dei contratti, secondo cui «la commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto», sta ad indicare che l'esperienza non è necessariamente correlata ad un dato di tipo cronologico (nel senso che l'esperienza necessaria potrà dirsi sussistente solo se maturata nell'ambito di un arco temporale minimo), quanto, piuttosto, ad un dato di carattere qualitativo e sostanziale (nel senso che un'esperienza particolarmente qualificata, pur se concentrata in un ambito temporale limitato, possa comunque soddisfare il richiamato requisito).
La ratio della disposizione ex art. 84, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006 è quella di garantire che i membri assicurino una competenza tecnica specifica e ragguagliata alla tipologia delle prestazioni che si intendono affidare, al fine di assicurare che il giudizio espresso dai membri della Commissione risulti il più possibile pertinente in relazione al contenuto specifico delle offerte presentate. |