L’omessa dichiarazione in ordine ad una condanna per un reato non grave non determina l’esclusione dalla gara

21 Ottobre 2016

L'omessa dichiarazione relativa alla condanna per un reato non grave e di nessun attinenza con l'appalto – come nel caso in cui non venga menzionata la condanna per violazione di domicilio del direttore tecnico della società, concorrente alla gara indetta per l'esercizio e la manutenzione degli impianti di condizionamento – non ha alcuna incidenza sulla moralità professionale del concorrente stesso e pertanto, in tale ipotesi, difettano i presupposti, ex art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, di esclusione dalla gara

Il Tribunale ha affermato che difettano i presupposti, ex art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, di esclusione dalla gara, in caso di mancata dichiarazione di un reato non grave e di nessun attinenza con l'appalto.

In tal senso, il TAR ha in particolare evidenziato che il reato di violazione di domicilio non incide sulla moralità professionale (Cons. Stato, IV, n. 4711 e n. 5240 del 2015) e che la dichiarazione di estinzione di tale illecito ha effetti ope legis (cfr. Corte Cass. pen., Sez. V, n. 20068 del 2015 e Cons. Stato, V, n. 5192 del 2015).

Nella specie, la Società ricorrente – espulsa dalla gara per l'esercizio e la manutenzione degli impianti di condizionamento, in quanto veniva accertato che il direttore tecnico della stessa non aveva dichiarato, in violazione dell'art. 38, comma 1c, d.lgs. n. 163 del 2006, di essere stato condannato ex art. 614 c.p. per violazione di domicilio, con sentenza divenuta irrevocabile – impugnava detta esclusione, censurandola per violazione degli artt. 38, commi 1c, 2-bis, 46, comma 1-ter, 48, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006.

Il Collegio, applicando i suddetti principi di diritto alla fattispecie concreta, ha rilevato che – essendosi maturati i presupposti dell'estinzione del fatto di reato ben prima dell'indizione della gara – il reato di violazione di domicilio suindicato, con sentenza ex art. 167 c.p., era stato dichiarato estinto con effetti ope legis antecedenti alla gara e che, in ogni caso, non si trattava di un reato grave, incidente come tale sulla moralità professionale.

La Sezione – posto che il reato di violazione di domicilio, non essendo grave e non avendo alcuna attinenza con l'appalto per l'esercizio e la manutenzione degli impianti di condizionamento installati presso la stazione appaltante, non incideva dunque sulla moralità professionale – ha pertanto accolto il ricorso, con conseguente riammissione della ricorrente alla procedura di gara.

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