Rapporto tra centrali regionali di committenza e la Consip S.p.a.
10 Agosto 2016
Ai sensi dell'art. 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le centrali di committenza costituite dalle Regioni debbono coordinare le loro iniziative con quelle della Consip s.p.a., sia allo scopo di evitare onerose duplicazioni, sia al fine di non frustrare l'affidamento dei soggetti che abbiano preso parte a procedure già avviate; pertanto, sussiste l'obbligo di motivare puntualmente in relazione alle ragioni per l'indizione di un'autonoma procedura di acquisizione regionale, nonostante l'avanzato svolgimento di un analogo iter da parte della Consip s.p.a.
L'art. 9, n. 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, in legge 23 giugno 2014, n. 89, stabilisce soltanto che con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, gli enti del servizio sanitario nazionale devono ricorrere alla stessa Consip s.p.a. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure, senza prospettare alcun meccanismo di priorità tra la prima ed i secondi. |