Sugli effetti dell’amministrazione giudiziaria di cui al d.lgs. n. 159 del 2011
11 Agosto 2016
L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche suscettibili di condizionamento mafioso, di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 159 del 2011, costituisce una misura di prevenzione a carattere patrimoniale priva di efficacia retroattiva e quindi inidonea ad incidere sugli effetti dei provvedimenti amministrativi in precedenza adottati (alla luce di tale principio, il collegio ha pertanto negato che, nella specie, la sopravvenuta sottoposizione dell'impresa a detto istituto abbia comportato il venir meno né degli effetti preclusivi derivanti dall'interdittiva antimafia né del provvedimento di esclusione dalla gara, fondato su detta interdittiva, precedentemente assunti).
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