Rapporto tra criterio dell’offerta più vantaggiosa e gli ulteriori (ed illegittimi) parametri adottati dalla S.A. atti ad annullarne l’operatività
22 Agosto 2017
La predeterminazione dei criteri di valutazione delle offerte – ai quali la stessa stazione appaltante si autovincola, nel momento in cui li rende pubblici – è notoriamente finalizzata ad assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, ed in tanto risulta funzionale allo scopo, in quanto gli stessi risultino sufficientemente precisi ed univoci (il collegio ha rilevato per contro che, nel caso di specie, non era dato individuare un qualche oggettivo criterio di attribuzione dei punteggi per la valutazione comparativa anche dell'offerta economica).
Una volta optato per un determinato sistema (quale l'offerta economicamente più vantaggiosa) il quale riconosce adeguato rilievo alla componente-prezzo nell'ambito della dinamica complessiva dell'offerta, è poi illegittimo l'operato dell'amministrazione la quale fissi regole di gara tali da annullare il rilievo dell'offerta economica nell'economia complessiva dei fattori idonei a determinare l'aggiudicazione. |