Estinzione ex lege del precedente penale e valutazione della tenuità del fatto
22 Agosto 2017
In ordine al requisito di ammissione alla gara concernente i precedenti penali, anche in vigenza dell'art. 676 c.p. la giurisprudenza più attenta ha rilevato che l'effetto estintivo opera ex lege per effetto del decorso inattivo del tempo e non abbisogna di alcun provvedimento giurisdizionale che ne accerti la ricorrenza.
In ordine al requisito di ammissione alla gara concernente i precedenti penali, in sede di rivalutazione della posizione dell'interessato nel doveroso esercizio del soccorso istruttorio, la stazione appaltante è tenuta comunque a valutare la risalenza nel tempo dei reati di cui è stata omessa la dichiarazione, la loro complessiva tenuità e la non riconducibilità al novero dei «reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale» (nella specie in un caso si trattava di una condanna per guida in stato di ebbrezza e in un altro caso della conseguenza di un insoluto contributivo pari ad appena 123 euro). |