Oneri interni e servizi di ordine intellettuale. Prestazione lavorativa all’interno della sede dell’impresa ed oneri di sicurezza.
20 Gennaio 2017
Le offerte presentate in una procedura di affidamento di contratti pubblici devono essere interpretate al fine di ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante alla gara, anche superandone le eventuali ambiguità, a condizione di giungere ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale assunto con tali offerte (Cons. St., Sez. III, 1 aprile 2016, n. 1307, 22 ottobre 2014, n. 5196, 27 marzo 2013, n. 1487; Sez V, 2 agosto 2016, n. 3481, 27 aprile 2015, n. 2082; Sez. VI, 6 maggio 2016, n. 1827). Nell'ambito di questo indirizzo si afferma quindi che la commissione può in ipotesi anche rettificare errori materiali di calcolo, mentre le è precluso qualsiasi intervento manipolativo sulle offerte.
In tema di oneri di sicurezza. la sentenza richiama i principi espressi in materia dall'Adunanza plenaria nella sentenza del 27 luglio 2016, n. 19 (ancorché nel caso di specie lo scorporo di questa voce fosse espressamente richiesto dalla lex specialis) ed in particolare l'enfasi posta dall'organo di nomofilachia agli aspetti di ordine sostanziale relativamente ai costi minimi di sicurezza aziendale per le gare bandite anteriormente all'entrata in vigore del c.d. nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: in conformità ai principi espressi dall'Adunanza plenaria, la successiva giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha negato valenza escludente alla mancata specificazione nell'offerta degli oneri per la sicurezza aziendali: Sez. III, 9 gennaio 2017, n. 30; Sez. V, 28 dicembre 2016, n. 5475, 23 dicembre 2016, n. 5444, 22 dicembre 2016, n. 5423,15 dicembre 2016, n. 5283, 17 novembre 2016, n. 4755, 7 novembre 2016, n. 4646, 11 ottobre 2016, n. 4182).
L'assenza di costi per la sicurezza aziendale per un servizio di ordine intellettuale non appare incongruo (come ritenuto dalla Sezione in una recente pronuncia: sentenza 16 marzo 2016, n. 1051).
Anche la prestazione di attività di lavoro presso la propria sede è per l'imprenditore astratta fonte di oneri per la sicurezza delle proprie maestranze. |