Individuazione delle soglie di anomalia ex art. 38, comma 2-bis, c.c.p.
17 Marzo 2016
La previsione contenuta nell'art. 38, comma 2-bis, c.c.p. secondo cui ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, non esclude la rideterminazione delle soglie in virtù dell'accoglimento dell'impugnativa proposta avverso l'esclusione, essendo doverosa la rinnovazione del procedimento di gara a partire dal momento in cui si è verificato il vizio di legittimità accertato nel giudizio di impugnazione. |