Non si pone un problema di violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione nel caso di difformità dell’offerta tecnica rispetto ai requisiti minimi richiesti

23 Maggio 2016

Le difformità dell'offerta tecnica che rivelano l'inadeguatezza del progetto proposto rispetto ai requisiti minimi previsti dalla legge di gara legittimano l'esclusione del concorrente e non già la mera penalizzazione dell'offerta nell'attribuzione del punteggio, perché determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell'accordo necessario per la stipula del contratto.

La stazione appaltante, nel caso in cui rilevi che l'offerta tecnica non soddisfi i requisiti minimi previsti dalla legge di gara, è legittimata ad escludere il concorrente, non potendo limitarsi ad una mera penalizzazione dell'offerta nell'attribuzione del punteggio, attesa la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell'accordo necessario per la stipula del contratto.

Nella specie, considerata l'inadeguatezza e l'insufficienza dell'offerta formulata rispetto a quanto richiesto nel capitolato speciale (sia in termini di numero di lavoratori che di ore garantite), il TAR ha escluso che si ponesse un problema di violazione dell'art. 46, comma 1-bis, del Codice del 2006, trattandosi dell'assenza di requisiti necessari dell'offerta richiesti per la partecipazione alla gara e non sussistendo alcun obbligo in capo alla stazione appaltante di esercitare il soccorso istruttorio a fronte di un'offerta tecnica carente, in radice, di un essenziale requisito rilevante ai fini dell'esclusione.

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