Cessati dalla carica
23 Giugno 2016
La sussistenza dei requisiti di ordine generale cui è correlato il corrispondente onere dichiarativo deve essere verificata anche nei confronti degli amministratori muniti del potere di rappresentanza dell'impresa cessati dalla carica nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, per cui l'omessa dichiarazione deve essere sanzionata con l'esclusione. Il soggetto cessato nell'arco temporale dopo la pubblicazione del bando e prima della presentazione della domanda di partecipazione deve comunque rendere la dichiarazione sul possesso dei requisiti generali in quanto soggetto che ricopriva un ruolo rilevante per la società, pur non potendo essere considerato “cessato” alla strega dell'ordinaria definizione del termine. L'onere dichiarativo sul possesso dei requisiti deve essere assolto mediante dichiarazione sostituiva da rendersi personalmente dal soggetto interessato e non anche da terzi in luogo e per conto da colui che è tenuto a renderla. |