Legittimità dell’affidamento diretto del trasporto sanitario di urgenza, emergenza ed ordinario alle sole associazioni di volontariato
23 Novembre 2016
Secondo quanto statuito dalla sentenza della Corte di Giustizia UE 11 dicembre 2014, C-113/13, è legittimo l'affidamento diretto e prioritario alle associazioni di volontariato dei servizi di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza, nella misura in cui tale modalità di organizzazione del servizio realizza i principi europei di universalità, solidarietà, efficienza economica ed adeguatezza; la previsione degli affidamenti, in via diretta e prioritaria, alle sole associazioni di volontariato e non anche alle cooperative sociali è giustificata dal diverso statuto normativo di queste ultime, le quali ancorché finalizzate al perseguimento degli obiettivi dell'integrazione e della promozione sociale senza scopo di lucro, producono comunque, a differenza delle associazioni di volontariato, un vantaggio economico per i soggetti che ne fanno parte.
In materia di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza affidato in via diretta alle associazioni di volontariato, opera la regola enunciata dalla Corte di giustizia UE come condizione della compatibilità europea del modulo in questione, del divieto della sovracompensazione delle spese effettivamente sostenute.
Il traporto sanitario ordinario (oltre che quello di urgenza ed emergenza) può essere affidato in via diretta alle associazioni di volontariato (e non anche alle cooperative sociale, atteso il loro diverso statuto istituzionale), stante la finalizzazione di tale modulo organizzativo al perseguimento, in via contestuale ed equilibrata, degli obiettivi di solidarietà sociale e di disciplina di bilancio. |