Rito super-speciale: da quando decorre il termine per impugnare il provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni?
24 Gennaio 2017
La sentenza afferma che, dal tenore letterale della nuova disciplina processuale e sostanziale relativa al provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni dalla gara, introdotta dal nuovo Codice dei contratti, emerge chiaramente «l'intento del legislatore di assicurare degli efficaci sistemi di piena conoscenza degli atti, anche ai fini di una loro ponderata impugnazione». Il Collegio richiama, in particolare, il comma 2-bis dell'art.120 c.p.a. laddove rinvia all'art. 29, comma 1, del suddetto Codice (e che prescrive «la pubblicazione del suddetto provvedimento sul profilo del committente della stazione appaltante») e l'art. 76, comma 2, dello stesso Codice, ai sensi del quale «contestualmente alla pubblicazione» prevista dall'art. 29, comma 1, la stazione appaltante deve inviare un avviso ai concorrenti «mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri» recante l'indicazione dell'ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato «dove sono disponibili i relativi atti». La sentenza, di conseguenza, esclude che il termine di impugnazione del suddetto provvedimento possa decorrere dalla seduta della Commissione di gara benché vi abbia partecipato il rappresentante legale dell'impresa ricorrente. Il Collegio, infatti, evidenzia che «non appare concepibile anticipare il dies a quo del termine d'impugnazione a un momento (quello della riunione della Commissione) in cui l'impresa interessata non poteva essere considerata già in grado di avere piena contezza della «decisione finale», e dei motivi che la sorreggono, assunta dalla stazione appaltante: conclusione, questa, che oltre a coordinarsi armonicamente con il nucleo sostanziale di principi da tempo affermati in giurisprudenza relativamente all'art. 79 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (cfr., ex multis, Cons. St., Sez. V, 1 agosto 2016, n. 3451) si attaglia vieppiù al rito speciale ora in esame, caratterizzato da un regime impugnatorio evidentemente anticipato e da un termine per ricorrere particolarmente breve». Nel caso di specie, pertanto il TAR dichiara il ricorso tempestivo poiché il dies a quo era stato correttamente calcolato dal momento di ricezione della PEC, contenente l'avviso dell'ammissione alla gara degli altri concorrenti, peraltro coincidente con la pubblicazione sul profilo informatico della stazione appaltante della determinazione con l'approvazione degli atti della Commissione e, quindi, della decisione di ammettere alla gara le imprese concorrenti.
In giurisprudenza, contra TAR Puglia, Bari, Sez. III, 8 novembre 2016, n. 1262 che ha escluso la decorrenza del termine di impugnazione dalla «sola pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante», laddove sia ravvisabile e documentata la previa «piena conoscenza» degli atti di ammissione e di esclusione «da parte del rappresentante della ricorrente, presente alla seduta pubblica e munito di apposito mandato». Si v. anche TAR Basilicata, Sez. I, 13 gennaio 2017, n. 24 che esclude la decorrenza del termine per l'impugnazione del provvedimento sulle ammissioni e esclusioni, in mancanza della pubblicazione ex art. 29, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016, precisando che, in tale ipotesi, il dies a quo inizia a decorrere solo dalla ricezione, mediante posta elettronica, del provvedimento di aggiudicazione definitiva; in termini anche TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 20 dicembre 2016, n. 5852 che esclude l'applicabilità del rito super-speciale in assenza delle «formalità di pubblicazione delle esclusioni previste all'art. 29 co. 1 d.lgs. 50/2016». |