Controllo sul possesso dei requisiti ex art. 48 del d.lgs. n. 163 del 2006

Redazione Scientifica
24 Febbraio 2017

La verifica sul possesso dei requisiti speciali dichiarati all'atto della partecipazione non può...

La verifica sul possesso dei requisiti speciali dichiarati all'atto della partecipazione non può essere adottata successivamente alla conclusione della procedura, né concludersi persino dopo la stipulazione del contratto, al solo fine di verificare in via postuma la sussistenza dei presupposti per l'esclusione e per la conseguente escussione della garanzia di un concorrente non aggiudicatario che ha partecipato alla gara. Inoltre, il procedimento di verifica del possesso dei requisiti non può essere sostituito da una mera presa d'atto di una dichiarazione resa in sede processuale, asseritamente confessoria, che ha valenza meramente processuale e non è pertanto idonea a rilevare nell'ambito del rapporto che si è costituito con l'Amministrazione appaltante per effetto della domanda di partecipazione alla gara. [Nel caso di specie, il provvedimento di escussione era stato motivato con dichiarazioni rese in altro giudizio dal concorrente che, nelle vesti di ricorrente, aveva rinunciato al ricorso avverso l'aggiudicazione alla luce di un motivo di ricorso incidentale nel quale era stata denunciata la mancanza del requisito speciale in questione].

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