Sostenibilità dell’offerta ed aiuti di stato
23 Febbraio 2017
La funzione della verifica di congruità eseguita sulle offerte sospette di anomalia è quella di accertare la serietà e sostenibilità dell'offerta economica in sé considerata e nel suo complesso, e non già la solidità patrimoniale dell'offerente, il quale in ipotesi potrebbe essere in grado di compensare con le proprie disponibilità anche offerte formulate in perdita; ciò risulta confermato dal disposto dell'art. 87, d.lgs. n. 163 del 2006, secondo cui oggetto della verifica sono le voci di prezzo e gli elementi costitutivi dell'offerta indicati nella norma stessa, mentre l'affidabilità economica e solvibilità dell'impresa forma oggetto di più generale e preliminare accertamento nella fase di ammissione alla gara. Se è vero che per diffusa giurisprudenza alle Onlus che partecipano alle gare d'appalto è consentito legittimamente anche azzerare l'utile di impresa, tuttavia quando l'utile dichiarato in sede di offerta è così esiguo da non consentire alcuna tranquillante certezza in ordine all'anomalia dell'offerta complessivamente considerata, deve ritenersi l'insufficienza e l'inadeguatezza delle valutazioni con cui l'Amministrazione ha giudicato attendibili la giustificazioni fornite dall'aggiudicataria. Quando l'impiego di un contributo pubblico può essere considerato ammissibile e determinante per escludere l'anomalia dell'offerta, la stazione appaltante è in ogni caso tenuta ad attivare il contraddittorio ed in tale sede procedimentale deve affrontare anche il tema dell'utilizzabilità o meno delle risorse in questione. È pur vero che alcuni contributi di cui alle leggi regionali sono considerati compatibili con le norme europee in materia di aiuti di Stato, ma è altrettanto evidente che un ipotetico impiego illegittimo di benefici percepiti in applicazione di disposizioni ritenute comunitariamente compatibili, ove accertato, sarebbe circostanza non solo rilevante ai fini della verifica di anomalia dell'offerta, ma anche meritevole di segnalazione alle Istituzioni europee quanto meno ai fini dell'eventuale esercizio del potere di controllo permanente sugli aiuti già esistenti, oggi disciplinato dall'art. 108, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |