La referenza bancaria mancante non può essere oggetto di soccorso istruttorio
16 Marzo 2016
L'impresa ricorrente impugnava la propria esclusione, per mancata produzione della referenza bancaria, lamentando che la stazione appaltante avrebbe dovuto avviare il procedimento di soccorso istruttorio. Il TAR, confermando l'impostazione già assunta all'atto del rigetto dell'istanza cautelare, afferma che l'art. 46, d.lgs. n. 163 del 2006 è riferito all'acquisizione ex post, su impulso dell'Amministrazione, di atti o documenti integrativi o specificativi di “elementi” o “dichiarazioni” già indicati, in maniera incompleta od erronea, in offerta ovvero in essa omessi ma, comunque, afferenti a circostanze già presenti in rerum natura alla data della relativa presentazione; la norma, di converso, non può essere estesa, per via interpretativa, anche ad “elementi” o “dichiarazioni” relativi a fatti all'epoca non ancora esistenti, pena la violazione dei fondamentali principi di immodificabilità (sostanziale) dell'offerta e di par condicio competitorum (cfr., in termini, Cons. St., Sez. V, 22 ottobre 2015, n. 4869). La sentenza nega pertanto che possa essere acquisita attraverso il soccorso istruttorio la referenza bancaria mancante, perché, per tale via, si legittimerebbe un completamento ex post dell'offerta con una documentazione sopravvenuta rispetto al termine di presentazione della domanda di partecipazione. Il Collegio aggiunge che la referenza bancaria, quale atto espressivo di un attuale giudizio dell'istituto creditizio circa la solidità patrimoniale e reddituale del concorrente, non può strutturalmente essere riferita al passato ed essere resa “ora per allora”. |