Nomina dei membri del seggio in caso di rinnovo delle operazioni di gara
24 Marzo 2017
Non è contrario alla normativa vigente il fatto che i membri della Commissione di gara siano, in tutto o in parte, gli stessi di una precedente procedura, annullata in autotutela dalla stazione appaltante, in quanto l'art. 84, comma 8, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, prevede che «in caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluni dei concorrenti è riconvocata la medesima commissione». Per potersi concretizzare l'incompatibilità di un membro del seggio rispetto al ruolo ricoperto, non è sufficiente che al singolo funzionario sia stato affidato un qualsivoglia incarico tecnico-amministrativo, ma occorre che nel caso concreto possa venirne oggettivamente messa in discussione la garanzia di imparzialità, il che si verifica quante volte siano individuati quali commissari di gara soggetti che abbiano svolto incarichi – relativi al medesimo appalto – come compiti di progettazione, di verifica della progettazione, di predisposizione della legge di gara e simili, e non anche incarichi amministrativi o tecnici genericamente riferiti ad altre gare. |