L’insorgenza di un contenzioso sull’aggiudicazione definitiva non ne giustifica la revoca (con quella del bando)
24 Maggio 2016
La pronuncia, nel ribadire il principio secondo cui l'adozione dell'aggiudicazione definitiva non elide il potere della stazione appaltante di emanare provvedimenti di autotutela, si sofferma sui presupposti di fatto invocabili dall'Amministrazione a supporto della revoca per sopravvenuti motivi di opportunità. Nel corso del giudizio promosso da un concorrente avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante revocava in autotutela la gara. Nella motivazione la P.A. faceva riferimento alla necessità di provvedere con la massima urgenza all'affidamento dei lavori oggetto della procedura, ai tempi occorrenti per la definizione del giudizio dinanzi al TAR (che avevano inibito la sottoscrizione del contratto e che avrebbero potuto compromettere la perdita del finanziamento per l'esecuzione dei lavori) e al risparmio di spesa conseguibile con l'internalizzazione del servizio. Il TAR aveva ritenuto legittimo siffatto provvedimento di revoca, ravvisando la sussistenza di motivazioni di interesse pubblico. Il Consiglio di Stato ha interamente riformato la sentenza sottolineando che la posizione dell'aggiudicatario definitivo non è rimovibile in base a presupposti di scarsa consistenza, come quelli invocati nel caso di specie dalla stazione appaltante. Di contro, anche se la revoca dell'aggiudicazione definitiva può sempre intervenire, essa deve essere accompagnata da ragioni convincenti sull'interesse pubblico tanto da non comprimere oltre la giusta misura l'affidamento del privato e deve essere corredata da un'applicazione corretta dei principi generali vigenti in materia. Pertanto, secondo il Consiglio di Stato, si deve ritenere illegittima la delibera di revoca dell'aggiudicazione definitiva a causa del formarsi di un contenzioso giurisdizionale, in quanto ciò porterebbe ad una chiara ed evidente violazione della tutela giurisdizionale garantita dall'art. 24 Cost. e potrebbe portare facilmente ed “assurdamente” ad una continua elusione di qualsiasi forma di tutela giurisdizionale. La pronuncia, inoltre, sottolinea che è ravvisabile la mala fede in capo all'Amministrazione che, invocando lungaggini nella definizione del processo amministrativo (invero, super-accelerato nel caso dei contratti pubblici), ignora i lunghi tempi amministrativi che hanno preceduto l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e che non possono ripercuotersi a danno dei privati. |