Procedimento di verifica di congruità
24 Giugno 2016
Il sub-procedimento di giustificazione dell'offerta anomala non è volto a consentire aggiustamenti dell'offerta in itinere ma mira, al contrario, a verificare la serietà di una offerta consapevolmente già formulata ed immutabile. Il giudizio di anomalia può essere fondato sull'inattendibilità di singole voci di costo dell'offerta che per la loro importanza ed incidenza rendano l'intera operazione economica non plausibile e, per l'effetto, insuscettibile di accettazione da parte dell'Amministrazione, in quanto insidiata da indici strutturali di carente affidabilità. L'art. 88, comma 3, c.c.p. attribuisce alla stazione appaltante, se del caso mediante una commissione costituita secondo i criteri fissati dal regolamento, il compito di esaminare gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite. La commissione tecnica di cui all'art. 88 c.c.p. ben può coincidere con la commissione di gara laddove questa sia già costituita ed operante, circostanza che si verifica allorquando le operazioni di gara previste nel disciplinare non sono totalmente esaurite, posto che il riferimento alla competenza della commissione di gara e quella degli organi ordinari della stazione appaltante è segnato dalla formale chiusura della gara pubblica e che pertanto prima di tale momento è il suddetto organo temporaneo e straordinario a dover provvedere a tutti gli adempimenti necessari, ivi compresa la verifica delle offerte sospette di anomalia. In relazione agli appalti di servizi, l'art. 121, comma 10, d.P.R. n. 207 del 2010 prevede per quanto riguarda il procedimento per la verifica dell'anomalia per le gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita. Nell'ambito della verifica dell'anomalia dell'offerta il Responsabile del procedimento ha la facoltà di scelta in ordine allo svolgimento del procedimento, potendo egli alternativamente: (i) per le gare da aggiudicare col criterio del prezzo più basso, provvedere personalmente, avvalendosi degli uffici e organismi tecnici della stazione appaltante, ovvero delegare la commissione di gara, ove costituita, o ancora istituire una commissione speciale; (ii) per le gare da aggiudicare col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, provvedere personalmente ovvero delegare la commissione aggiudicatrice. Il Responsabile del procedimento, investito anche della funzione di svolgere la verifica dell'anomalia, si può avvalere ove costituita dell'apposita commissione o della stessa commissione tecnica. |