Sul metodo del confronto a coppie

Redazione Scientifica
24 Luglio 2017

Il metodo del c.d. “confronto a coppie”...

Il metodo del c.d. “confronto a coppie”, lungi dall'essere un autonomo criterio di selezione dell'offerta, è invece solo un peculiare modo attuativo proprio del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in virtù del quale, in particolare, ogni elemento qualitativo dell'offerta è oggetto di valutazione attraverso la determinazione dei coefficienti all'interno di una tabella triangolare, nella quale le offerte di ogni concorrente sono confrontate a due a due e per ogni coppia di offerte ogni commissario indica l'elemento preferito, attribuendo un punteggio che esprime un certo grado di preferenza, compreso tra 1 e 6 (v., sul punto, anche Cons. St., Sez. V, 28 febbraio 2012, n. 1150).

Il passaggio dal metodo del raffronto a coppie a quello c.d. scolastico non può variare i rapporti tra le offerte delle imprese rimaste in gara, essendo solo necessario, al venir meno di un concorrente, eliminare i suoi punteggi e quelli conseguiti dagli altri concorrenti nel confronto a coppie con il primo e, in esito a tale eliminazione, procedere alla rinnovazione delle operazioni successive (trasformazione dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente in coefficienti definitivi, assegnando a un concorrente il punteggio più alto e proporzionando a tale valore massimo i punteggi prima calcolati) (Cons. St., Sez. V, 27 agosto 2014, n. 4358 e, più in particolare, Cons. St., Sez. V, 23 dicembre 2015, n. 5825, citata anche dal primo giudice).

L'Autorità di Vigilanza ha affermato come sia necessario, una volta escluso dalla gara il concorrente illegittimamente ammesso, «rinnovare il segmento procedurale inficiato dalla illegittima valutazione, attraverso un riconteggio che non tenga più in considerazione i punteggi assegnati sulla scorta dei confronti ottenuti con la concorrente che non doveva essere valutata».

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