Irregolarità contributiva e contemporanea sussistenza di crediti vantati nei confronti della P.A.
24 Novembre 2016
Vige nel nostro ordinamento il principio di necessaria continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche per l'affidamento degli appalti. Non è onere della stazione appaltante richiedere ex officio un nuovo DURC relativo alla posizione di un concorrente nel caso in cui a fronte dell'accertamento di una irregolarità contributiva il soggetto interessato dichiari di essere nella titolarità di alcuni crediti nei confronti di amministrazioni pubbliche che avrebbero potuto costituite oggetto di compensazione Il comma 5 dell'art. 13-bis d.l. 7 maggio 2012, n. 52 ammette che il DURC sia rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, d.l. 29 novembre 2008, n. 185 il quale attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. Il rilascio del DURC in presenza di crediti certificati richiede sempre l'attivazione da parte dell'operatore interessato, in quanto la conoscenza della sussistenza di crediti nei confronti delle amministrazioni pubbliche rientra in primis nella disponibilità del creditore. Se è vero che nel caso di procedure ad evidenza pubblica ricade sulla stazione appaltante l'onere di richiedere il DURC relativo ai concorrenti, per altro verso nella peculiare ipotesi di rilascio del DURC a fronte di crediti da compensare nei confronti di amministrazioni pubbliche, è onere della parte interessata quello di allegare la sussistenza del credito (se del caso, suffragandola attraverso la produzione della certificazione ex lege ed al contempo di richiedere agli enti competenti di rilasciare il DURC “in compensazione” ai sensi dell'art. 13-bis d.l. n. 52 del 2012. |