Comunicazione dell’aggiudicazione e termine di impugnazione

Redazione Scientifica
25 Luglio 2016

L'art.120 c.c.p. deve essere interpretato nel senso che il termine di trenta giorni per l'impugnativa del provvedimento di aggiudicazione non decorre sempre e comunque dal momento della comunicazione di cui all'art. 79 cit., ma, nel caso in cui emergano...
L'art.120 c.c.p. deve essere interpretato nel senso che il termine di trenta giorni per l'impugnativa del provvedimento di aggiudicazione non decorre sempre e comunque dal momento della comunicazione di cui all'art. 79 cit., ma, nel caso in cui emergano vizi riferibili ad atti diversi da quelli ‘comunicati', dal giorno in cui l'interessato abbia avuto piena ed effettiva conoscenza, proprio in esito all'accesso, degli atti e delle vicende fino ad allora rimasti non noti. Nel caso in cui sorga l'interesse ad impugnare atti (e/o a censurare condotte e vizi di legittimità) conosciuti in occasione dell'accesso, il termine decadenziale breve (di trenta giorni) deve essere incrementato di un numero di giorni pari a quello che si è reso necessario per acquisire la piena conoscenza degli atti (delle condotte e dei profili di illegittimità). Poiché il termine per effettuare l'accesso è fissato in dieci giorni, nelle pubbliche gare d'appalto il termine per l'impugnazione degli atti e/o provvedimenti che non siano stati trasmessi unitamente alla comunicazione della decisione di aggiudicazione e che costituiscono oggetto dell'accesso, ovvero quelli non immediatamente conosciuti in occasione della comunicazione dell'intervenuta aggiudicazione, può essere incrementato di dieci giorni, fermo restando che se la P.A. rifiuta illegittimamente di consentire l'accesso, il termine non inizia a decorrere. E' tempestivo il ricorso proposto oltre il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della semplice comunicazione di aggiudicazione e tempestivo rispetto alla data di acquisizione dell'offerta tecnica del concorrente ottenuta all'esito dell'accesso agli atti, laddove non vi sia alcuna prova della piena conoscenza da parte del ricorrente delle caratteristiche dell'offerta tecnica stessa prima dell'accesso agli atti. La mancata produzione dell'offerta tecnica unitamente alla comunicazione ex art. 79 del d.lgs. 163 del 2006 rende irrilevante l'omessa cognizione di quest'ultima il giorno stesso della comunicazione, in quanto la società ricorrente avrebbe avuto comunque necessità di acquisire gli atti prima di proporre l'impugnativa. E' da considerare diligente la condotta del ricorrente che ha tempestivamente formulato istanza di accesso agli atti non appena ricevuta la comunicazione di aggiudicazione dell'appalto all'impresa concorrente e che propone il ricorso introduttivo nel termine massimo di quaranta giorni.

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