Rito speciale in materia di contratti pubblici

Redazione Scientifica
25 Novembre 2016

L'aggiudicatario provvisorio di una procedura di affidamento ha senza dubbio un interesse ad ottenere la riforma della pronuncia di primo grado che...

L'aggiudicatario provvisorio di una procedura di affidamento ha senza dubbio un interesse ad ottenere la riforma della pronuncia di primo grado che ha annullato l'atto con cui la stessa è stata indetta, e cioè il bando di gara, al fine di conservare l'aspettativa alla futura aggiudicazione definitiva maturata all'esito della selezione svoltasi nell'ambito della gara.

Nei giudizi di impugnazione di procedure di affidamento di contratti pubblici la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato attribuisce una posizione di controinteresse da cui sorge per il ricorrente l'onere di notifica della propria impugnazione al solo aggiudicatario definitivo, mentre riconosce all'aggiudicatario provvisorio questa qualità unicamente rispetto al concorrente contestualmente escluso dalla gara medesima (ex multis: Cons. St., Sez. IV, 3 settembre 2014, n. 4494; Sez. V, 25 febbraio 2014, n. 886).

La tutela di interessi di ordine generale quale quello alla concorrenza e alla massima partecipazione ad appalti pubblici non può fare capo a soggetti di diritto privato ma, in ipotesi, alle funzioni istituzionali di enti pubblici (in particolare le citate pronunce di questa Sezione 3 giugno 2013, n. 3033 e della Sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2208).

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