Il Parere del CdS sull’aggiornamento delle Linee guida ANAC n. 3 (in tema di nomina, ruolo e compiti del RUP)
26 Settembre 2017
La Commissione speciale del Consiglio di Stato (Cons. St., comm. spec., 25 settembre 2017, n. 2040) ha reso il proprio parere sull'aggiornamento dello schema delle Linee Guida n. 3 in tema in tema di nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del procedimento. L'aggiornamento è stato reso necessario dalle modifiche apportate dal decreto “correttivo” all'art. 31 del Codice dei contratti pubblici (il quale, al comma 5, demanda all'ANAC l'adozione delle suddette Linee Guida). La Commissione speciale ha svolto alcune considerazioni di portata generale sulle Linee guida sulla qualificazione stessa dell'atto di regolazione subprimaria. Viene anzitutto evidenziato che il decreto n. 56 del 2017 ha “corretto” l'art. 31, comma 5 del Codice qualificando l'atto di regolazione in esso previsto nell'ambito delle “Linee Guida” (al contrario, nella sua originaria formulazione, l'articolo in esame faceva generico riferimento a un “atto” dell'ANAC, senza ulteriori specificazioni). Con la modifica del comma 5 dello stesso art. 31 il correttivo ha inoltre provveduto a fornire un più solido fondamento normativo alle parti delle Linee Guida n. 3 che esulavano dalla tassativa indicazione dei soli (tre) ambiti ai quali il Codice aveva originariamente limitato tale intervento di regolazione subprimaria. In particolare – evidenzia la Commissione – a seguito del “correttivo” rinvengono un'espressa copertura legislativa le previsioni delle Linee Guida riferite «ai presupposti della nomina e alle relative modalità» cosicché, ne consegue che «le previsioni già recate dalle Linee Guida del n. 3 su tali ulteriori ambiti disciplinari perdono la loro valenza non vincolante (ai sensi dell'art. 213, comma 2 del “Codice”) e vengono ascritte a pieno titolo – a decorrere dall'entrata in vigore dell'aggiornamento in esame – all'ambito delle Linee Guida di contenuto vincolante». La Commissione ha evidenziato che il nuovo schema di Linee guida ha proceduto a rimodulare la precedente disciplina anche «in assenza di modifiche della normativa primaria di riferimento (come nel caso dei requisiti di professionalità del RUP per appalti e concessioni di lavori per importi compresi fra 150 mila euro e un milione di euro». Pur in assenza di una modifica normativa per la Commissione «l'introduzione di tali ulteriori rimodulazioni del contenuto delle Linee Guida non risulti precluso, trattandosi comunque di legittimo (ri-) esercizio del potere di regolazione subprimaria demandato all'ANAC». |