Incarichi di progettazione: cumulabili i requisiti in possesso dei soci delle neocostituite società di capitali
26 Ottobre 2016
La sentenza fornisce un'interpretazione estensiva dell'art. 253, comma 15, del d.lgs. n. 163 del 2006 (art. 46 comma 2 del nuovo Codice dei contratti) secondo cui, ai fini della partecipazione a procedure di gara di progettazione, «…le società costituite dopo la data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali». Secondo l'interpretazione fatta propria dall'amministrazione appaltante (e sottesa al gravato atto di esclusione della società ricorrente), dei requisiti dei soci potrebbero beneficiare esclusivamente le neocostituite società di persone, a differenza delle società di capitali che, di contro, potrebbero spendere solo i requisiti dei direttori tecnici e dei propri professionisti dipendenti. Viceversa, la società ricorrente proponeva una interpretazione estensiva della suddetta disposizione ritenendo che anche le società di capitali possano cumulare i requisiti dei propri soci attivi, oltre a quelli dei direttori e tecnici e dei propri collaboratori. Il TAR, alla luce della formulazione letterale e sistematica delle norme in materia di requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi delle imprese (cfr. art. 263, lett. d) del d.P.R. n. 207 del 2010), nonché della ratio della surrichiamata disposizione legislativa accoglie quest'ultima interpretazione. Con riferimento al dato letterale, la sentenza evidenzia che nel disciplinare i requisiti speciali di partecipazione in relazione alle diverse tipologie di società (di persone e di capitali), l'art. 253 utilizza la congiunzione “e” riferendosi quindi anche alle società di capitali e precisando, solo per queste ultime, la possibilità di beneficiare anche dei requisiti dei direttori tecnici e dei professionisti dipendenti. Evidenzia la pronuncia che la suddetta interpretazione appare coerente anche con l'art. 263, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 207 del 2010 e con i principi di libera concorrenza e favor partecipationis. La disposizione infatti è diretta ad attribuire un particolare regime di favore per le neocostituite società di progettazione e mira a risolvere il problema dell'accesso alle gare per le società di progettazione appena costituite che non possiedono un proprio fatturato per servizi tecnici (che costituisce uno degli elementi di valutazione dei progettisti) consentendo di cumulare i requisiti posseduti dai soci o, nel caso di società di capitali, anche dalle altre figure indicate nell'art. 253. Al contrario – conclude la sentenza – a voler ritenere computabili i requisiti dei soci nel solo caso di società di persone e non anche di quelle di capitali, si darebbe luogo “ad una ingiustificata disparità di trattamento tra quelle società di capitali costituite da più di tre anni – le quali potrebbero avvalersi dei propri soci per comprovare il requisito speciale di cui all'art. 263, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 207 del 2010 – e quelle costituite da meno di tre anni, ai quali tale facoltà verrebbe ad essere inspiegabilmente preclusa in base all'interpretazione restrittiva dell'art. 253 del d.lgs. n. 163 del 2006”. |