Applicabilità del rito superaccelerato all’esclusione per carenza dell’offerta in materia di appalti pubblici
27 Febbraio 2017
La sentenza definisce i limiti di applicazione del rito “superaccelerato” disciplinato dai nuovi commi 2-bis e 6-bis dell'art. 120 c.p.a. (introdotti dall'art. 204 d.lgs. n. 50 del 2016) per l'impugnazione di provvedimenti di esclusione e di ammissione dalla e alla procedura di affidamento, all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. L'introduzione di questo specifico rito (che impone l'impugnazione immediata di tali provvedimenti, precludendo la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale e la definizione del giudizio definito in una camera di consiglio da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente) è dovuta al criterio della legge delega (l. n. 11 del 2016, di recepimento della Direttiva 2014/24/UE) di cui al punto bbb), che ha imposto la revisione e razionalizzazione del rito abbreviato anche mediante l'introduzione di un rito speciale in camera di consiglio che consente l'immediata risoluzione del contenzioso. Con sentenza Sez. IV, 20 dicembre 2016, n. 5852 lo stesso TAR aveva precisato che tale rito non trova applicazione nel caso in cui la stazione appaltante non abbia pubblicato nella apposita sezione “Amministrazione trasparente” del proprio profilo, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento con il quale procede alle ammissioni o alle esclusioni, ossia non abbia adottato le formalità di pubblicazione delle esclusioni previste dall'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016. La sentenza in epigrafe si pronuncia invece sul ricorso avverso il provvedimento di esclusione per irregolarità dell'offerta per pretesa sussistenza delle cause di esclusione indicate dal disciplinare di gara e consistenti nella violazione dell'obbligo di inserimento nella busta contenente l'offerta tecnica, del cronoprogramma atto ad illustrare i criteri di carattere qualitativo e la dichiarazione di conoscenza delle condizioni ivi indicate. Non condividendo la prospettazione di parte ricorrente, il Collegio, ha dichiarato l'inapplicabilità all'impugnazione dell'esclusione dalla gara, per carenza di elementi essenziali dell'offerta tecnica, del c.d. rito camerale “superaccelerato”, in quanto circoscritto ai provvedimenti di esclusione e ammissione emessi all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali e, stante la sua eccezionalità, insuscettibile di estensione in via analogica all'esclusione fondata su presupposti diversi da quelli soggettivi quale la carenza di elementi essenziali dell'offerta tecnica prescritti dalla lex specialis di gara, alla quale è, viceversa, applicabile il rito cautelare “ordinario” previsto in materia di appalti pubblici dagli artt. 55, 119 e 120 c.p.a. |