Obbligatoria l’iscrizione nella “white list” per l’aggiudicazione di contratti in settori a rischio infiltrazione mafiosa
24 Aprile 2017
In tema di affidamento di attività e servizi inclusi nell'elenco di cui all'art. 1, comma 53, lett. b) della l. 06 novembre 2012, n. 190, che la legge qualifica come a rischio di infiltrazione mafiosa (tra i quali: “trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi”), indipendentemente dal valore del contratto da stipulare, è illegittima l'aggiudicazione disposta dalla stazione appaltante senza l'acquisizione della informazione antimafia liberatoria attraverso la consultazione dell' apposito elenco (c.d. “White list”) di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituito presso la Prefettura in cui ha sede l'operatore. Dopo l'attivazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ovvero dopo il 7 gennaio 2016 la stazione appaltante è obbligata ad accertare che l'aspirante aggiudicatario sia iscritto nella “White list” e non giova a tal fine l'accertamento della mera presentazione, da parte dell'operatore, della domanda di iscrizione nella “white list”, in quanto ciò era consentito soltanto per il periodo transitorio (art. 29, comma 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, poi prorogato dall'art. 11-bis, comma 1, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 125). |