Legittima l’ammissione di un’offerta corredata da un bid bond senza l’autentica notarile della firma del soggetto sottoscrittore
27 Maggio 2016
Non può essere esclusa l'impresa che, in alternativa alla garanzia fideiussoria richiesta dall'art. 75 del vecchio codice dei contratti pubblici, abbia presentato come garanzia provvisoria un bid bond senza l'autentica notarile prescritta dalla lettera di invito. Invero il TAR – dopo aver ricordato che il bid bond rappresenta una garanzia bancaria «a prima consegna», non avente natura accessoria, con cui la banca emittente si impegna verso la stazione appaltante nel caso di inadempimento del concorrente – ha ribadito la sua utilizzabilità in gara come forma alternativa di garanzia anche laddove questa sia priva dell'impegno a costituire il deposito cauzionale definitivo (costituendo quest'ultimo una condizione necessaria per la stipula del contratto in assenza del quale si attiverà comunque la garanzia provvisoria). Inoltre, dal momento che, nella specie, gli elementi del bid bond (intestazione del documento, numero di serie, notorietà della banca) erano tali da fornire una sicura indicazione sulla sua provenienza, l'assenza dell'autentica notarile della firma del soggetto garante non poteva inficiare la legittima produzione del bid bond medesimo in sede di gara, avendo peraltro la giurisprudenza statuito come tale assenza integri tutt'al più una mera irregolarità sanabile ai sensi dell'art. 46, comma 1, del codice dei contratti pubblici (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. I, 9 gennaio 2013, n. 212, che ha ravvisato la nullità – ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis, del vecchio codice dei contratti pubblici – della clausola con cui si era imposta, a pena di esclusione, l'autentica notarile della sottoscrizione).
|