Legittimità delle ulteriori garanzie richieste dal bando relative all'esatta esecuzione dell'appalto o di specifici aspetti attinenti alla sua esecuzione
27 Giugno 2017
Alla stazione appaltante è riconosciuta la possibilità, nel perimetro dei suoi poteri discrezionali, di prevedere requisiti di capacità economico-finanziaria ulteriori ed eventualmente anche più severi rispetto a quelli previsti dal Codice dei contratti pubblici. Tuttavia, l'esercizio di tale discrezionalità trova limite nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza riferibili all'oggetto del contratto e nella compresenza di istituti aventi caratteristiche e presupposti diversi, come la prestazione della garanzia di buona esecuzione del contratto. La richiesta contenuta nella lex specialis rivolta ai concorrenti di presentare anche dichiarazioni corredate dall'impegno ad aprire una linea di credito dell'importo indicato, valide per tutta la durata dell'appalto, a garanzia dei pagamenti di stipendi e contributi assicurativi e previdenziali da parte dell'impresa verso i propri dipendenti, integra un sostanziale obbligo di garanzia relativo all'esatta esecuzione dell'appalto ovvero di specifici aspetti attinenti all'esecuzione dell'appalto, sovrapponendosi alle garanzie già stabilite dagli artt. 75 e 117 d.lgs. n. 163 del 2006. In nessun caso, infatti, le referenze bancarie possono trasformarsi in garanzie di solvibilità o anche soltanto di affidabilità nell'esecuzione dello specifico appalto per cui sono rilasciate, come accadrebbe invece se si richiede il rilascio delle referenze alla concessione di particolari linee di credito dedicate a tutela del pagamento degli stipendi dei dipendenti dell'appaltatrice. Una previsione di gara interpretata in questo modo si trasforma non in un requisito tecnico professionale o economico di partecipazione alla gara, ma in un requisito tout court limitativo alla partecipazione, pertanto nullo ex art. 46, comma 1-bis, d.lgs. n. 163 del 2006. |