Il falso innocuo nelle procedure di evidenza pubblica
26 Luglio 2016
In caso di autodichiarazione non veritiera in ordine al possesso di un requisito di partecipazione, è invocabile il cd. falso innocuo? Nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica è inapplicabile l'istituto del c.d. falso innocuo, atteso che, come la giurisprudenza ha avuto modo ribadire, in tali procedure la completezza delle dichiarazioni costituisce già di per sé un valore da perseguire perché consente, anche in ossequio al principio di buon andamento dell'amministrazione e di proporzionalità, la celere decisione in ordine all'ammissione dell'operatore economico alla selezione (ex multis Cons. Stato, Sez. V, 21 giugno 2013, n. 3397). A maggior ragione ciò vale ove si consideri che l'intero sistema della disciplina delle procedure di evidenza pubblica poggia sulla presentazione, da parte delle imprese concorrenti, di dichiarazioni sostitutive che le vincolano in base all'elementare principio dell'autoresponsabilità e che devono essere, conseguentemente, rese con diligenza e veridicità (Consiglio di Stato, Sez. V, 1 dicembre 2014, n. 5928). Nel ribadire le citate con conclusioni, con la pronuncia n. 3014 del 7 luglio 2016, il Consiglio di Stato, Sez. IV, ha posto altresì in evidenza che l'innesto della categoria penalistica del falso innocuo non è consentita in subiecta materia atteso che «si ha falso innocuo, od inutile, (e quindi, una concreta manifestazione di un “reato impossibile” per inesistenza dell'oggetto od inidoneità dell'azione ex art. 49 comma 2 c.p.) quando – secondo un giudizio da svolgersi ex ante - non v'era alcuna possibilità di offendere l'interesse protetto (es: il notaio che attesta il falso su un elemento distonico ed inconferente con l'oggetto dell'atto che roga; il falsario che falsifica una banconota in modo sì grossolano da non potere trarre in inganno neppure un bimbo etc)». Ebbene, nelle procedure evidenziali, la completezza delle dichiarazioni è già di per sé un valore da perseguire, con la conseguente rilevanza oggettiva della falsa dichiarazione resa dal concorrente, anche ove in concreto essa si sia rilevata “inoffensiva”. In ragione di ciò, osserva il Supremo Consesso, «una dichiarazione che è inaffidabile perché, al di là dell'elemento soggettivo sottostante, è falsa o incompleta, deve ritenersi già di per sé stessa lesiva degli interessi considerati dalla norma, a prescindere dal fatto che l'impresa meriti sostanzialmente di partecipare». |