Introduzione di un sub-criterio di valutazione dell’offerta da parte della commissione giudicatrice

27 Settembre 2016

È illegittimo l'operato della commissione giudicatrice che, in una procedura da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, abbia valutato le offerte tecniche introducendo un sub-criterio di valutazione sostanzialmente aggiuntivo rispetto a quelli declinati nella lex specialis della procedura di gara.

Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza del TAR Lazio, Roma, ha dichiarato illegittimo l'operato della commissione giudicatrice la quale, nell'attività di valutazione delle offerte tecniche, aveva introdotto un sub-criterio di valutazione sostanzialmente aggiuntivo rispetto a quelli individuati nel bando di gara.

Nel caso di specie si trattava di una procedura aperta volta all'affidamento di un servizio di assistenza legale per il recupero crediti.

L'RTP classificatosi al secondo posto aveva impugnato l'aggiudicazione definitiva per violazione dell'art. 83 del Codice abrogato e del principio di predeterminazione dei sub-criteri, sub pesi e sub punteggi, rilevando che, se la commissione avesse fatto corretta applicazione dei criteri di valutazione delle offerte stabiliti dal bando di gara, il punteggio attribuito all'offerta del secondo classificato avrebbe superato quello dell'offerta dell'aggiudicatario.

Nonostante la lex specialis stabilisse tra le voci dell'offerta tecnica «il riconoscimento di 5 punti per ciascuna esperienza di assistenza legale a favore di enti pubblici o privati in materia di recupero crediti subordinandolo unicamente a una durata minima che non doveva essere inferiore ad un periodo continuativo di un anno», la commissione di gara ha limitato l'attribuzione del punteggio per il solo “periodo più lungo” di assistenza legale indicato da ciascuno dei componente dell'RTP ricorrente.

Il Consiglio di Stato, chiamato a stabilire la corretta interpretazione della clausola del bando di gara, ha rilevato che il tenore testuale della richiamata clausola deponeva in modo inequivoco nel senso della riconoscibilità di tutte le precedenti esperienze in servizi similari di durata almeno annuale, indipendentemente dalla durata di ciascuno dei periodi continuativi singolarmente indicati.

Di conseguenza, la sentenza ha dichiarato illegittimo l'operato della commissione giudicatrice che, non limitandosi a specificare le previsioni contenute nella lex specialis di gara, aveva valutato le offerte tecniche sulla base di un sub-criterio del tutto nuovo e diverso rispetto a quelli rinvenibili dal bando di gara.

La giurisprudenza costante, invero, afferma che l'art. 83, comma 4, del previgente Codice (come l'art. 95, comma 8 del Codice vigente) esclude ogni facoltà per la commissione giudicatrice di integrare il bando, giacché è quest'ultimo a poter prevedere per ciascun criterio di valutazione prescelto, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi (in tal senso si veda ex multis Cons. St., Sez. V, 20 settembre 2016, n. 3911; Id. 13 maggio 2014, n. 2430).

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