Rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale escludente

Redazione Scientifica
28 Febbraio 2017

La sentenza affronta la problematica dei rapporti tra ricorso principale e ricorso incidentale escludente in materia di gare finalizzate all'affidamento di una commessa pubblica...

La sentenza affronta la problematica dei rapporti tra ricorso principale e ricorso incidentale escludente in materia di gare finalizzate all'affidamento di una commessa pubblica, alla luce dei principi affermati dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza 5 aprile 2016, C-689/13, Puligienica/Airgest s.p.a., facendo proprio il principio di diritto affermato dalla III Sezione del Consiglio di Stato con sentenza 26 agosto 2016, n. 3708 e 6 febbraio 2017, n. 517 secondo cui la regola contenuta nella sentenza c.d. Puligienica, per cui l'esame del ricorso principale (a fronte della proposizione di un ricorso incidentale “escludente”) è doverosa, a prescindere dal numero delle imprese che hanno partecipato alla gara, opera quando l'accoglimento dello stesso produce, come effetto conformativo, un vantaggio, anche mediato e strumentale, per il ricorrente principale, tale dovendosi intendere anche quello al successivo riesame, in via di autotutela, delle offerte affette dal medesimo vizio riscontrato con la sentenza di accoglimento, mentre resta compatibile con il diritto europeo sull'effettività della tutela in subiecta materia una regola nazionale che impedisce l'esame del ricorso principale nelle ipotesi in cui dal suo accoglimento il ricorrente principale non ricavi, con assoluta certezza, alcuna utilità (neanche in via mediata e strumentale).

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