Anche nel rito specialissimo di cui all’art. 120, comma 2-bis, c.p.a., sono ammesse la tutela cautelare e la sentenza in forma semplificata

28 Marzo 2017

Il Consiglio di Stato – richiamando la recente ordinanza della Sezione Quinta del 7 marzo 2017 n. 948 – ha chiarito che nel rito specialissimo sui provvedimenti di ammissione e di esclusione alle procedure di gara, di cui all'art. 120, comma 2-bis, c.p.a., oltre ad essere ammessa la tutela cautelare, deve ritenersi possibile, anche in appello, la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, la società seconda classificata alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di registrazione, accreditamento e controllo accessi per gli eventi della presidenza italiana del G7 nel 2017, aveva contestato l'ammissione senza riserva della società poi risultata aggiudicataria, per l'asserita carenza del requisito del fatturato specifico relativo ai servizi oggetto di gara. I Giudici di primo grado, in sede di esame della domanda cautelare, avevano trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 60 c.p.a. ed avevano rigettato il ricorso, ravvisando il carattere della “analogia” tra servizi di “accreditamento” e quelli di “accreditamento per eventi”. Il Consiglio di Stato, dopo avere accolto l'istanza di misura cautelare presidenziale, richiamando l'ordinanza cautelare n. 948 del 2017, ha chiarito altri aspetti processuali relativi al rito di cui all'art. 120, comma 2-bis, c.p.a. Nella citata ordinanza, il Consiglio di Stato aveva statuito che la tutela cautelare è ammissibile anche nelle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di esclusione e di ammissione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, di cui all'art. 29 d.lgs. n. 50 del 2016, soggette all'applicazione del rito specialissimo di cui all'art. 120, comma 2-bis, c.p.a. Nella sentenza in esame, il Collegio, ribadendo l'ammissibilità della tutela cautelare nel rito de quo, ha precisato che in sede di esame della domanda cautelare, anche in appello, va ritenuto applicabile lo schema processuale che prevede la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

Nel merito il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza appellata, ha affermato che le referenze e le esperienze della società aggiudicataria non erano tali da consentirne l'ammissione senza riserva alla gara, come invece la Commissione di gara aveva stabilito. Va, infatti, considerato che il G7 costituisce un evento della massima importanza politica, diplomatica, protocollare e di sicurezza che richiede corrispondenti conoscenze e capacità, che non risulta avere detta società, non avendo già svolto in precedenza una specifica attività di accreditamento del genere particolare di cui qui trattasi e non avendo operato, in passato, nello specifico ambito e livello politico-diplomatico sul quale incide la commessa oggetto di gara.

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